Attraverso la Commissione Provinciale di Conciliazione e il Collegio Arbitrale, si può esperire, prima di procedere all’autorità giudiziaria, il tentativo di conciliazione delle vertenze di lavoro ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice della procedura civile, cosi come modificati dal D.L. 31/03/1998, n. 80 e D.L. 387/1998.